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Ordinanza — n. 4427/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recidivism omission due to procedural defect and prior sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Oliva's appeal inadmissible regarding the alleged omission of recidivism in the second-instance judgment. Although the appellant argued for a violation of law and flawed reasoning, the court noted this ground was not previously raised as an appeal reason, breaking the procedural chain. Consequently, the lower court's argument on subjective aggravating circumstances based on prior precedents was upheld, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds were not previously deduced as appeal reasons, interrupting the devolutive chain, or if the lower court correctly argued aggravating circumstances based on established precedents.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Omission Procedural Defect Appeal Grounds Devolutiva Chain Subjective Aggravating Circumstances Cassa delle Ammende verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA GIUSEPPE nato a CESA il 02/01/1972 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Oliva Giuseppe avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; che, in ogni caso, la Corte territoriale nell'ambito della dosimetria della pena ha argomentato la ricorrenza dell'aggravante soggettiva, richiamando gli specifici precedenti che militano a carico dell'imputato e si pongono in linea di continuità criminale con il fatto contestato, segnalando l'ingravescente pericolosità dell'autore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.èl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente