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Ordinanza — n. 4426/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and attempted robbery, upholding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Terrasi inadmissible, rejecting his claims regarding recidivism and sentencing. Terrasi argued that the lower court failed to exclude recidivism and improperly determined the sanction, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision affirmed that the trial judge correctly applied statutory criteria to assess the relationship between the current crime and prior convictions, exercising proper discretion within the legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 132 cod. pen.: The judge must concretely examine the relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the crime, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion error sentencing discretion review prior convictions assessment Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione criminalità persistente motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Terrasi Salvatore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la penale responsabilità dell'imputato per i reati di furto e tentata rapina impropria; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale, a pagina 3, ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono del pari manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove la pena base è stata, peraltro, fissata in misura sostanzialmente pari al minimo edittale (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Pre