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Ordinanza — n. 4424/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing discretion lacks concrete specificity and is not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Sturniolo's appeal against the partial reform of his aggravated fraud conviction inadmissible. The appellant challenged only the sentencing portion, arguing it was excessive, while the lower court confirmed his criminal liability. The court ruled that sentencing falls within the judge's discretionary power and requires only sufficient motivation unless the penalty vastly exceeds the statutory median, a standard the lower court met by citing relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Sentencing discretion cannot be the subject of cassation appeal unless the penalty determination is arbitrary or manifestly illogical, requiring specific and detailed motivation only when the sentence vastly exceeds the statutory median.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation admissibility aggravated fraud penal moderation judicial arbitrariness statutory median procedural inadmissibility modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
Art. 1:33 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURNIOLO GIOVANNI nato a TORINO 11 19/07/1992 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Sturniolo avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio è privo di concreta specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 1:33 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024.