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Ordinanza — n. 4423/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical review power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Gaetano Cantile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cantile argued that the lower court's reasoning regarding the declaration of responsibility was illogical and based on an incorrect reading of procedural data. The court rejected this, stating that the Supreme Court lacks the legal authority to re-evaluate the logical consistency of the lower court's argumentation or substitute its own assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; The Supreme Court of Cassation cannot review the logical soundness of a lower court's decision or substitute its own evaluation of the case findings, rendering appeals based solely on alleged illogical reasoning inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal logical review power declaration of responsibility fraud conspiracy procedural preclusion perseguimento penale per truffa contraffazione di merci colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTILE GAETANO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 26/01/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cantile Gaetano, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare, affermando l'irrilevanza della mancata identificazione dell'autore materiale della telefonata e sostenendo la sufficienza della prova raggiunta in ordine al fatto che l'imputato abbia ottenuto l'ingiusto profitto della somma di euro 2650,00 ai fini dell'integrazione del reato di truffa in concorso con altro soggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 gennaio 2024 I Consiglie