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Ordinanza — n. 4420/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming incomplete reasoning and factual reconstruction in criminal liability declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4420/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Brunno Antonino inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued the lower court failed to address all grievances and incorrectly reconstructed facts regarding stolen vehicles. The court rejected these claims, stating that silence on specific deductions is not a defect if the overall reasoning excludes them, and that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Supreme Court cannot declare a sentence inadmissible for silence on specific grievances if the overall reasoning excludes them, nor can it reconstruct facts using different evaluation criteria, as factual assessment is exclusively the trial judge's power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal incomplete reasoning factual reconstruction criminal liability Supreme Court powers motivi di cassazione infrazioni alle norme della circolazione ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNNO ANTONINO nato a COMO il 30/10/1987 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO Letto il ricorso di Brunno Antonino, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, avuto riguardo alle circostanze esposte a pagina tre della motivazione che escludono le ipotesi della particolare tenuità;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) ove si specifica che il ricorrente veniva individuato a bordo delle tre autovetture di origine furtiva; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Consigliere stensore Il