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Ordinanza — n. 4418/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for the exclusion of an aggravating circumstance regarding diminished defense and contested the excessive penalty imposed. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level and because sentencing discretion falls within the trial judge's authority under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; claims regarding the excessiveness of the penalty are inadmissible in cassation as sentencing discretion belongs to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal diminished defense sentencing discretion reiteration of arguments penal code provisions attenuazione della pena sanzioni penali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL MAHDI FARIQ nato il 28/11/1999 KHAMIS ZAKARIA nato il 01/01/1998 NOUBAIL MOHAMED nato il 30/04/1995 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO . Letti i ricorsi di El Mahdi Fariq, Noubail Mohamed, Khamis Zakaria, Ritenuto che il primo motivo del ricorso di El Mahdi e Noubail, che contesta la correttezza della motivazione, in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (in particolare si veda pag. 5 sulla esistenza delle condizioni di fatto tali da integrare la minorata difesa) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di El Mahdi e Noubail, e il motivo di ricorso di Khamis Zakaria che contestano l'eccessività della pena dovuta dalla mancata concessione della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il Q