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Ordinanza — n. 4417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and preclusion of re-evaluating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Olimpio Marcello inadmissible and ordered him to pay costs. Marcello argued against the lower court's reasoning regarding liability and sentencing, but the Court found his first ground legally impermissible as it sought to re-evaluate factual findings. The second ground was deemed generic because it merely repeated arguments already rejected by the appellate court without new specificities. Consequently, the appeal was rejected, and Marcello was condemned to pay both procedural expenses and legal representation costs totaling over €2,800.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the logical soundness of the lower court's reasoning; appeals must be specific and cannot merely repeat arguments already rejected by the appellate court.

Parole chiave

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preclusion of re-evaluation inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural costs factual findings logical reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
6, dove si fa riferimento al trattamento sanzionatorio e, quindi, alla omessa concessione delle circostanze attenuanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIMPIO MARCELLO nato a NAPOLI il 24/02/198.3 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO. Letto il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di Olimpio Marcello; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 5 della motivazione, nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato commesso al momento della falsa denuncia del sinistro; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag. 6, dove si fa riferimento al trattamento sanzionatorio e, quindi, alla omessa concessione delle circostanze attenuanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurich Insurance società per azioni che liquidano in complessivi C 2800,00 oltre accessori di legge. Così deciso,