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Ordinanza — n. 4416/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances are not required to be explicitly listed if decisive factors are addressed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Facoetti Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances for credit card misuse and theft. The court ruled that judges need only address decisive favorable or unfavorable elements, not every single fact presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground is manifestly unfounded because the lower court's denial of generic mitigating circumstances is valid if it addresses decisive elements and notes the absence of positive factors, without needing to consider all deduced facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility credit card misuse theft conviction manifestly unfounded appeal restituzione dei sussidi statali impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACOETTI FABRIZIO nato a BERGAMO il 27/10/1976 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Facoetti Fabrizio avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante contestata al capo b), aveva rideterminato la pena inflitta per i delitti di indebito utilizzo di una carta di credito e furto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego delle predette circostanze prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il President