Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded procedural grounds and repetitive substantive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Di Gregorio inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the procedural argument regarding missed appeal deadlines to be manifestly unfounded given the lower court's correct reasoning, while the claim of total incapacity was deemed repetitive of issues already adequately addressed and rejected by the first-instance judge. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded regarding procedural deadlines or are merely repetitive of arguments already properly examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO DANIELE nato a ROMA il 19/09/1982 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Di Gregorio avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo sul mancato riconoscimento della facoltà di rimessione in termini per rinunziare all'appello è manifestamente infondato a fronte dei corretti rilievi del Collegio territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) , mentre il motivo sulla mancata assoluzione per totale stato di incapacità di intendere e volere è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il