Italian court dismisses appeal as grounds seek re-evaluation of evidence outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Erjon Konakciu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of specific intent for a crime and alleged misapplication of criminal code articles, but the court ruled these arguments merely requested a re-evaluation of evidence. Since the appellate court had already thoroughly addressed these points regarding the defendant's intoxication and violent conduct, the Cassation court found no grounds for further review under its limited jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 95 cod. pen.; Art. 88 cod. pen.; Art. 89 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of evidence or alternative readings of facts, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the lower courts and must be based on legal errors rather than factual disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONAKCIU ER.JON nato il 31/03/1991 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPlNA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Erjon Konakciu avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non sussistendo il dolo specifico richiesto dalla norma (con conseguente venir meno anche del reato di cui al capo b) per difetto di querela), sia la mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen. o degli artt. 88 e 89 cod. pen. - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato sia che l'alterazione psicofisica per assunzione volontaria di alcol non esclude né diminuisce l'imputabilità, non essendo stato neppure dedotto che l'imputato fosse affetto da cronica intossicazione da alcol, sia che le condotte costituivano atti di violenza e minaccia, posti in essere per opporsi agli atti della polizia); rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto generico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Il P