Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding the lack of motivation were entirely generic. The appellant failed to provide specific legal grounds or factual elements contrasting with the arguments presented in the Court of Appeal's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific legal and factual arguments contrasting with the contested decision; generic grievances without such comparison render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA AGOSTINO nato a PARTINICO il 07/11/1977 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Ferrara avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;' premesso che si è correttamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e Indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente, nel dedurre la mancanza di una adeguata motivazione della sentenza impugnata, ha formulato doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de