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Ordinanza — n. 4410/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances are repetitive and substitute penalty request lacks specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Forte inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the grievances regarding the liability judgment were merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Furthermore, the request for a substitute penalty was rejected because it was formulated generically without illustrating the required legal prerequisites.

Regesto Legislator

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Art. 666 cod. proc. pen.; Art. 95 D.Igs 150/2022: An appeal is inadmissible if the grievances are merely reproductive of those already decided by the lower court, and a request for substitute penalties must be substantiated with specific reasons rather than being declared generically.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances substitute penalty request Corte di Cassazione procedural costs criminal liability judgment transitory provision motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 95 D.Igs 150/2022
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE NICOLA nato a TORREMAGGIORE il 04/09/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Forte avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, concernenti il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); considerato che la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva è stata declinata in modo generico, non illustrando le ragioni della sussistenza dei presupposti richiesti per l'invocata sostituzione; considerato, ad ogni modo, che questa Corte ha affermato che «ai fini dell'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 95 D.Igs 150/2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna in secondo grado, ancorché ci sia ancora da redigere la motivazione, determina la pendenza del procedimento innanzi la Corte di cassazione e, quindi, la possibilità per il condannato di presentare istanza di applicazione delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza» (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos