Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of already decided merits regarding custody duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to record a seizure report, preventing a direct assessment of the custodian's statements and potential intent. The court rejected this as a generic repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed at the first instance, where the custodian's awareness of duties was proven by documentary evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGURU TEODOR nato il 13/11/1992 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Teodor Unguru avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata acquisizione del verbale di sequestro e ha lamentato, quindi, l'impossibilità della difesa di valutare direttamente la coerenza delle affermazioni contenute nei successivi verbali di polizia giudiziaria e la sussistenza del dolo dell'imputato, è generico ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, laddove ha ritenuto provato che dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla CNR emergeva che l'imputato era consapevole degli obblighi su di lui gravanti quale custode (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso