Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4405/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4405/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding recidivism and the precedence of general mitigating circumstances. The court ruled that these grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the court of first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 602 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely reproductions of profiles already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments recidivism penalty mitigating circumstances court costs fine accertamento inesatto dei fatti decisione incidentale impugnabile vizio di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Art. 602 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAR YOUSSEF nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Youssef Bouzar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., l'applicazione della recidiva e/o il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10