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Ordinanza — n. 4403/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds seeking re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Mundo inadmissible and ordered him to pay court costs. Mundo argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code, but the Supreme Court found the grounds generic and an attempt to re-evaluate evidence outside the scope of judicial review. The court ruled that the first instance judge had already properly addressed the defendant's prior convictions and preventive measures, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and seek a re-evaluation of evidence or a reinterpretation of sources that falls outside the scope of the judicial review of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal judicial review scope preventive measures re-evaluation of evidence responsabilità penale responsabilità penale dei minori momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNDO ANDREA nato a MESSINA il 14/01/1979 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Mundo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha ritenuto ostativi i plurimi precedenti dell'imputato, la sua sottoposizione a misura di prevenzione personale e la violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione per due volte nell'arco temporale di 15 giorni (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i