Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds seeking re-evaluation of evidence outside jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this ground generic and an attempt to re-evaluate evidence, which is beyond the scope of cassation review. Consequently, the court rejected the request for a new reading of the probative sources already adequately examined by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic and seek a re-evaluation of evidence or a new interpretation of sources, which falls outside the scope of the jurisdiction of the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO' ANTONIO nato a MESSINA il 05/03/1979 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Marcianò avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dellle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il