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Ordinanza — n. 4402/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds seeking re-evaluation of evidence outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4402/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this ground generic and an attempt to re-evaluate evidence, which is beyond the scope of cassation review. Consequently, the court rejected the request for a new reading of the probative sources already adequately examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic and seek a re-evaluation of evidence or a new interpretation of sources, which falls outside the scope of the jurisdiction of the court of cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal re-evaluation of evidence scope of cassation review Article 131 bis penal code risarcimento alle vittime di reati lesioni gravi gravità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO' ANTONIO nato a MESSINA il 05/03/1979 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Marcianò avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dellle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000);

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il