Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Faustino Sergio Provasi inadmissible and ordered him to pay court costs. Provasi argued that the lower court failed to prove both the objective and subjective elements of the crime under Article 368 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely sought a re-evaluation of evidence already scrutinized by the trial judge, which falls outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it attempts to solicit a re-evaluation of evidence or an alternative reading of sources that are extraneous to the scope of appellate review and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVASI FAUSTINO SERGIO nato a BAGNOLO DI PO il 15/02/1943 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Faustino Sergio Provasi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto - con cui il ricorrente ha dedotto il difetto di prova sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato di cui all'art. 368 cod. pen. ascrittogli - è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina quattro della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il