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Ordinanza — n. 4400/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4400/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PYLLA ERLIND nato il 12/08/1991 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Erlind Pylla avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dei fatti e degli elementi raccolti, è precluso, atteso che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4400/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dei fatti e degli elementi raccolti, è precluso, atteso che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PYLLA ERLIND nato il 12/08/1991 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Erlind Pylla avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dei fatti e degli elementi raccolti, è precluso, atteso che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

è consentito il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono proponibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex multis:

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis