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Ordinanza — n. 4399/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding a personal use defense, which the lower court had already properly rejected. The court ruled that the appeal's grounds were merely a repetition of arguments already decided and fell outside the scope of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 75 d.P.R. n. 309/90: Appeals seeking a re-evaluation of evidence or alternative interpretation of facts are inadmissible as they exceed the scope of judicial review and constitute mere repetition of already decided arguments.

Parole chiave

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judicial review scope evidence re-evaluation personal use defense inadmissible appeal Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 75 d.P.R. n. 309/90
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 75 d.P.R. n. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALTERI VALTER nato a FIRENZE il 19/07/1963 avverso la sentenza dei 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Valter Falteri avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata assoluzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90 già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Presidente