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Ordinanza — n. 4398/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4398/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA PIETRO nato a PALERMO il 09/03/1976 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Messina avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4398/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate perizia psichiatrica insufficiente scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA PIETRO nato a PALERMO il 09/03/1976 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Messina avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso