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Ordinanza — n. 4395/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for insult to public official as argument merely reproduces already rejected merit court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano and Luca Braidic inadmissible. The appellants argued that their conduct did not constitute an insult to a public official because it occurred outside a public place, but the court found this reasoning merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal whose grounds are merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive argument insult public official public place requirement procedural dismissal principio di pubblicità oltraggio alla corte censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GAETANO nato a PALMANOVA il 31/10/1966 BRAIDIC LUCA nato a PALMANOVA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Braidic e Luca Braidic avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui i ricorrenti, ritenuti responsabili del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, hanno dedotto che la condotta non è stata realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il