Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4394/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI PETRA nato a GENOVA il 31/07/1969 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petra Bianchi avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito a pagina 2 della sentenza impugnata; rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso ma l'inammissibilità originaria del presente ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, che, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Salvaderi, Rv. 273230 - 01); rilevato, inoltre, che la rinuncia è del tutto generica, non essendo indicate le ragioni di essa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 4394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito a pagina 2 della sentenza impugnata; rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso ma l'inammissibilità originaria del presente ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, che, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Salvaderi, Rv. 273230 - 01); rilevato, inoltre, che la rinuncia è del tutto generica, non essendo indicate le ragioni di essa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia allegazioni insufficientemente motivate declinatoria di competenza rinuncia al dibattimento orale ritiro della domanda privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI PETRA nato a GENOVA il 31/07/1969 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petra Bianchi avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito a pagina 2 della sentenza impugnata; rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso ma l'inammissibilità originaria del presente ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, che, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Salvaderi, Rv. 273230 - 01); rilevato, inoltre, che la rinuncia è del tutto generica, non essendo indicate le ragioni di essa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q.1111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis