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Ordinanza — n. 4391/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside the scope of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Simone Masseroni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment for incomplete fact-finding and the denial of specific mitigating circumstances under Article 73 of the Penal Code. The court ruled that these arguments merely requested a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review and had already been properly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot serve as a vehicle for requesting a new assessment of evidence or a re-evaluation of factual findings already exhaustively examined by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited scope of legal review mitigating circumstances denial court costs and fine motivi di cassazione motivazione sufficiente allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSERONI SIMONE nato a ROMA il 25/05/1981 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Masseroni avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di una parte della motivaztone della sentenza di primo grado e l'affermazione della responsabilità per il reato ascrittogli nonché la mancata qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e il diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale: - ha spiegato che a mancare era solo una parte inziale della sentenza, dedicata alla ricostruzione dei fatti, in cui il Tribunale aveva dato atto di elementi non contestati nell'atto di appello; - ha motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, c:omma 1, d.P.R. n. 309/90, con esclusione della invocata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; - ha spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec