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Ordinanza — n. 4390/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as argument on recidivism merely reproduced merits already decided by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited ground regarding recidivism was a mere reproduction of arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. The appellate court had previously established that the new crime met the requirements for recidivism, noting the defendant's increased culpability and capacity to offend. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application inadmissible appeal reproductive argument Cassa delle ammende procedural economy recidiva nell'infrazione criminalità persistente attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRRIAH MARY nato il 31/07/1979 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mary Irriah avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato l'applicazione della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 85 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato che sussistevano i presupposi:i per l'applicazione della contestata recidiva, evidenziando anche che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il