Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4389/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4389/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE VINCENZO nato a PARTINICO il 27/12/1970 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vitale avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è correttamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4389/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate dottrine economiche perizie mediche superate caso di rigore economico aspetti economici
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE VINCENZO nato a PARTINICO il 27/12/1970 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vitale avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è correttamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha formulato doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia di appello e non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle censure; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.rvIl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci