Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4384/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4384/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4384/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FABRIZIO nato a AGRIGENTO il 26/08/1991 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSAR[A PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Rizzo avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione della legge con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 334 cod. pen. nonché violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 334 cod. pen; Ordinanza — n. 4384/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod. pen. nonché violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione di cose sequestrate azione di risarcimento danni da sequestro ricettazione abbandono del procedimento per truffa privo d'oggetto appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 334 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FABRIZIO nato a AGRIGENTO il 26/08/1991 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSAR[A PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Rizzo avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione della legge con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 334 cod. pen. nonché violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10