Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Bisonni brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court failed to consider their defense regarding participation in the alleged crime and incorrectly calculated the THC quantity. The court rejected these claims because they merely requested a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of judicial review and had already been properly addressed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals seeking a re-evaluation of evidence or alternative reading of sources are inadmissible as they are extraneous to the scope of judicial review and constitute mere repetitions of arguments already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BISONNI CARLOS GERARDO nato il 14/08/1957 BISONNI FABIO nato a LATINA il 24/12/1989 BISONNI DIEGO nato a LATINA il 11/08/1988 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di C:arlos Gerardo Bisonni, Diego Bisonni e Fabio Bisonni avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui Carlos Gerardo Bisonni e Diego Bisonni hanno lamentato la mancata c:onsiderazione delle deduzioni difensive circa la partecipazione al delitto contestato e con cui tutti i ricorrenti hanno censurato l'esattezza del calcolo circa il quantitativo di THC, effettuato dal consulente del Pubblico ministero, e il diniego delle attenuanti generiche - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno dedotto l'ammissibilità dei motivi di ricorso, reiterando le argomentazioni ivi formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d