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Ordinanza — n. 4382/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4382/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITO CRISTIAN nato a ERICE il 06/12/1994 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Cristian Messina avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 385, comma quarto, cod. pen. nonché l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/75, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 4382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. e dell'art. 385, comma quarto, cod. pen. nonché l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/75, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione punibilità esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento porto abusivo di armi abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITO CRISTIAN nato a ERICE il 06/12/1994 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Cristian Messina avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 385, comma quarto, cod. pen. nonché l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/75, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il