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Ordinanza — n. 4381/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4381/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARTURAN ROMINA nato a SEZZE il 23/01/1975 DI SILVIO GIANNI nato a TIVOLI il 01/03/1972 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; I. OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Romina Carturan e Gianni Di Silvio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla riqualificazione dei fatti, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. d11, comma secondo, cod. pen e all'eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3, 4 della sentenza impugnata quanto alla esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e pagine 5 e 6 quanto alle residue censure); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno reiterato censure già formulate in ricorso, sicché valgono per esse i superiori rilievi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4381/2024 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Romina Carturan e Gianni Di Silvio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla riqualificazione dei fatti, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. d11, comma secondo, cod. pen e all'eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3, 4 della sentenza impugnata quanto alla esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e pagine 5 e 6 quanto alle residue censure); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno reiterato censure già formulate in ricorso, sicché valgono per esse i superiori rilievi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro divieto della doppia presa in considerazione sottrazione di cose sequestrate beni sequestrati furto aggravato ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARTURAN ROMINA nato a SEZZE il 23/01/1975 DI SILVIO GIANNI nato a TIVOLI il 01/03/1972 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; I. OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Romina Carturan e Gianni Di Silvio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla riqualificazione dei fatti, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. d11, comma secondo, cod. pen e all'eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3, 4 della sentenza impugnata quanto alla esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e pagine 5 e 6 quanto alle residue censure); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno reiterato censure già formulate in ricorso, sicché valgono per esse i superiori rilievi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci