Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and procedural exhaustion of grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Xhuljo Palaj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on liability, sentencing, and the denial of generic mitigating circumstances, which the court noted had already been thoroughly examined and rejected with sound legal reasoning. Additionally, the court found the appeal regarding Article 131 bis of the Penal Code lacked specificity and the request for suspended sentence was unfounded given the five-year sentence exceeded statutory limits for such benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely a repetition of grievances already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal arguments, or if the appeal lacks the necessary specificity required for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALA] XHULJO nato il 17/06/1999 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Xhuljo Palaj avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a indicare che nulla osterebbe all'applicabilità dell'invocato istituto; rilevato, inoltre, che il motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in ragione della pena inflil:ta al ricorrente (5 anni di reclusione), superiore ai limiti normativamente previsti per la concessione del beneficio in parola; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso