Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds and failing to raise new arguments in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Nezha Genc's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Genc argued the lower court failed to properly evaluate evidence regarding a precision scale and his friend's drug use, while also claiming the new Article 131 bis of the Penal Code should apply. The court rejected these claims because they merely requested a re-evaluation of facts already scrutinized and the new penal provision was not raised with the necessary specificity in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 372 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 372 c.p.p. in virtue of D.Lgs n. 150/2022: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds sought to solicit a re-evaluation of evidence already examined or if the new legal provision is invoked without the required specificity regarding all elements of the offense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZHA GENC nato il 10/01/1996 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Genc Nezha avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto l'illogicità e/o la mancanza di motivazione riguardo alla prova della falsità sia dell'affermazione dell'imputato in merito al ritrovamento di un bilancino di precisione sia dell'affermazione dell'imputato in merito al fatto di non essere stato a conoscenza che il suo amico facesse uso di sostanze stupefacenti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., applicabile al reato di c:ui all'art. 372 cod. pen. in virtù della d.lgs n. 150/2022 - oltre a non essere stato sollevato in appello, (la riforma dell'art. 131 bis cod. pen. era già entrata in vigore alla data del giudizio di appello), è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a prendere in considerazione solo l'asserita lievità del fatto, senza alcuna indicazione degli altri elementi, quale ad es. la non abitualità della condotta, richiesti dalla disposizione invocata per il suo riconoscimento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr