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Ordinanza — n. 4377/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4377/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD UBAID nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ubaid Ahmad avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura - in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria e al difetto di prova sulla riconducibilità della sostanza stupefacente al ricorrente - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che la censura sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata, dovendosi reputare corretta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4377/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata, dovendosi reputare corretta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza trattamento residenziale delle dipendenze recidiva nell'infrazione capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD UBAID nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ubaid Ahmad avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura - in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria e al difetto di prova sulla riconducibilità della sostanza stupefacente al ricorrente - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che la censura sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata, dovendosi reputare corretta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis