Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Centonze inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the grounds for appeal sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review, and that the argument regarding Article 131 bis of the Penal Code was raised too late and lacked necessary detail. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; complaints merely reproducing lower court findings or raised after the appellate hearing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTONZE EMANUELE nato a COPERTINO il 09/05/1991 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Centonze avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stato prospettato neanche all'udienza di appello del 16 gennaio 2023 e, comunque, è stato articolato in modo del tutto generico, senza illustrare le ragioni della sussistenza degli elementi richiesti dalla norma invocata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso