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Ordinanza — n. 4373/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because defendant raised only sentencing issues on appeal, barring new liability claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant raised new allegations of criminal liability for the first time during the appeal phase. Although the appellant contested the attribution of responsibility in the initial appeal, they had previously limited their arguments to the sentencing treatment. Consequently, the court ruled that these new doglianze were precluded by the procedural history and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a defendant contests liability for the crime only in the appeal stage after having limited their arguments to sentencing treatment, such new allegations are precluded and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of new claims appeal stage limitations procedural history bar sentencing vs liability inadmissible appeal motivi di cassazione attenuazione della pena allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA SALVATORE nato a CATANIA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Castiglia avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorrente ha contestato l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli ma in sede di appello aveva proposto motivi concernenti soltanto il trattamento sanzionatorio, così che le doglianze oggi sollevate sono ormai precluse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11