Ordinanza — n. 4372/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO MARIO nato a LENTINI il 26/10/1976 VALENTI ALESSANDRA nato a AUGUSTA il 31/10/1979 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSAREA PACILLI; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mario Di Mauro e Alessandra Valenti avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi proposti - con cui Mario Di Mauro ha dedotto di essere estraneo ai fatti addebitatigli e Alessandra Valenti ha dedotto che la sostanza stupefacente era destinata ad uso personale -sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4372/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO MARIO nato a LENTINI il 26/10/1976 VALENTI ALESSANDRA nato a AUGUSTA il 31/10/1979 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSAREA PACILLI; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mario Di Mauro e Alessandra Valenti avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi proposti - con cui Mario Di Mauro ha dedotto di essere estraneo ai fatti addebitatigli e Alessandra Valenti ha dedotto che la sostanza stupefacente era destinata ad uso personale -sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i