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Ordinanza — n. 4372/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4372/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4372/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO MARIO nato a LENTINI il 26/10/1976 VALENTI ALESSANDRA nato a AUGUSTA il 31/10/1979 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSAREA PACILLI; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mario Di Mauro e Alessandra Valenti avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi proposti - con cui Mario Di Mauro ha dedotto di essere estraneo ai fatti addebitatigli e Alessandra Valenti ha dedotto che la sostanza stupefacente era destinata ad uso personale -sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4372/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO MARIO nato a LENTINI il 26/10/1976 VALENTI ALESSANDRA nato a AUGUSTA il 31/10/1979 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSAREA PACILLI; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mario Di Mauro e Alessandra Valenti avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi proposti - con cui Mario Di Mauro ha dedotto di essere estraneo ai fatti addebitatigli e Alessandra Valenti ha dedotto che la sostanza stupefacente era destinata ad uso personale -sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i