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Ordinanza — n. 4370/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of positive elements for generic mitigating circumstances under amended law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jimmy Okonkwu inadmissible, rejecting his challenge to the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his clean record, but the lower court's decision was upheld as it correctly applied the requirement for positive elements following legislative amendments. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The refusal to recognize generic mitigating circumstances is legally justified when no positive elements exist, particularly after the amendment requiring more than mere unblemished conduct for leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive elements requirement criminal appeal inadmissibility legislative amendment effect clean record insufficiency importanza del successo d'integrazione scemata imputabilità incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 62 bis cod. pen
260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKONKWU JIMMY nato il 06/06/1996 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Jimmy Okonkwu avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive e da motivazione in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis