Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4368/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4368/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINO ANGELO nato a RAGUSA il 23/08/1990 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARTA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Migliorino avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui il ricorrente ha dedotto, sia al fine dell'accertamento della sua responsabilità che della subordinata richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, un asserito travisamento del dato ponderale della sostanza stupefacente da lui detenuta nonché l'illogicità della motivazione in riferimento agli elementi indicatori dell'uso non esclusivamente personale della sostanza, previsti dall'art. 74 comma 1 bis, cod. pen. d.P.R. citato - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi precisare che non è decisivo il dato sul se la sostanza fosse divisa in due panetti o in un unico panetto, atteso che la ricostruzione dei fatti, come effettuata da entrambe le sentenze di merito, rende evidente che ciascuno dei due coimputati deteneva l'intero quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 200 grammi; rilevato che con la memoria depositata sono state sollevate censure già formulate con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4368/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, un asserito travisamento del dato ponderale della sostanza stupefacente da lui detenuta nonché l'illogicità della motivazione in riferimento agli elementi indicatori dell'uso non esclusivamente personale della sostanza, previsti dall'art. 74 comma 1 bis, cod. pen. d.P.R. citato - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi precisare che non è decisivo il dato sul se la sostanza fosse divisa in due panetti o in un unico panetto, atteso che la ricostruzione dei fatti, come effettuata da entrambe le sentenze di merito, rende evidente che ciascuno dei due coimputati deteneva l'intero quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 200 grammi; rilevato che con la memoria depositata sono state sollevate censure già formulate con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di cocaina proporzionalità della pena principio della doppia incriminazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINO ANGELO nato a RAGUSA il 23/08/1990 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARTA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Migliorino avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui il ricorrente ha dedotto, sia al fine dell'accertamento della sua responsabilità che della subordinata richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, un asserito travisamento del dato ponderale della sostanza stupefacente da lui detenuta nonché l'illogicità della motivazione in riferimento agli elementi indicatori dell'uso non esclusivamente personale della sostanza, previsti dall'art. 74 comma 1 bis, cod. pen. d.P.R. citato - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi precisare che non è decisivo il dato sul se la sostanza fosse divisa in due panetti o in un unico panetto, atteso che la ricostruzione dei fatti, come effettuata da entrambe le sentenze di merito, rende evidente che ciascuno dei due coimputati deteneva l'intero quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 200 grammi; rilevato che con la memoria depositata sono state sollevate censure già formulate con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de