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Ordinanza — n. 4191/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4191/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEQO ANGJELO (CUI 06DGB78) nato il 14/07/2000 avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle paFti;-', udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Zeqo Angjelo in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2024.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte allegazioni insufficientemente motivate modificazione delle conclusioni opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEQO ANGJELO (CUI 06DGB78) nato il 14/07/2000 avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle paFti;-', udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Zeqo Angjelo in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2024.