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Ordinanza — n. 4189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO ANTONIO nato a SANT'ANTIMO il 22/09/1962 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Belardo Antonio è stato presentato il 10 luglio 2023, prima del deposito il 28 luglio 2023 della sentenza impugnata. È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo decisione incidentale impugnabile motivi che possono invocarsi legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO ANTONIO nato a SANT'ANTIMO il 22/09/1962 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Belardo Antonio è stato presentato il 10 luglio 2023, prima del deposito il 28 luglio 2023 della sentenza impugnata. È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 20