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Ordinanza — n. 4188/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4188/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATA MICHELE nato a CELICO il 21/10/1969 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Michele Cannata è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi, con cui apparentemente si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi, con cui apparentemente si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di annullamento condono delle spese procedurali cancellazione dall'albo avvocati soppressione delle rendite di invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATA MICHELE nato a CELICO il 21/10/1969 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Michele Cannata è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi, con cui apparentemente si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 202