Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4187/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds challenging motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Alì inadmissible. The applicant argued for a re-evaluation of evidence and logical flaws in the lower court's reasoning, but the court found these grounds inappropriate for a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals based on alleged contradictions or illogicalities in the motivation are inadmissible unless specific procedural errors are identified.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal legitimacy review challenging motivation procedural grounds court costs Cassazione ordinanza evidence re-evaluation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI' nato il 13/07/1998 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Mohamed Alì, con cui si deduce apparentemente la contraddittorietà e illogicità della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 202