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Ordinanza — n. 4186/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4186/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARALDI FAUSTO nato a CESENA il 23/10/1964 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Maraldi Fausto è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce la mera illogicità della motivazione - e non la manifesta illogicità - ed è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la mancanza della motivazione, che invece è presente e vi è la specifica risposta ai motivi di appello.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce la mera illogicità della motivazione - e non la manifesta illogicità - ed è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la mancanza della motivazione, che invece è presente e vi è la specifica risposta ai motivi di appello.

Parole chiave

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esame di cassazione forza di cosa giudicata cancellazione dall'albo avvocati diritto di ottenere una decisione impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Perplesso è il motivo con cui si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo specificato se la questione sia dedotta quale vizio della motivazione, posto che la violazione dell'ad 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARALDI FAUSTO nato a CESENA il 23/10/1964 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Maraldi Fausto è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce la mera illogicità della motivazione - e non la manifesta illogicità - ed è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la mancanza della motivazione, che invece è presente e vi è la specifica risposta ai motivi di appello.

Perplesso è il motivo con cui si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo specificato se la questione sia dedotta quale vizio della motivazione, posto che la violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Generico è il motivo sul travisamento della prova, non essendo state specificate le prove che sarebbero state travisate. Il motivo è, inoltre, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il secondo motivo, sul rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il rigetto è corretto in diritto e, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il