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Ordinanza — n. 4185/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4185/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTO GIUSEPPE nato a LICATA il 25/02/1999 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Dainotto Giuseppe, con cui apparentemente si deducono i vizi della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4185/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione motivi validi esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTO GIUSEPPE nato a LICATA il 25/02/1999 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Dainotto Giuseppe, con cui apparentemente si deducono i vizi della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. Il ricorso è inammissibile anche perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennai