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Ordinanza — n. 4184/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and substantive merit under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arranno Francesco Paolo inadmissible due to a lack of specific grounds and substantive merit. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning, but the court found these arguments generic and unsupported by specific legal or factual data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if it is based on manifestly unfounded grounds, lacks specific legal or factual arguments, and does not point to concrete contradictions or illogicalities in the decision.

Parole chiave

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lack of motivation appeal inadmissible appeal grounds generic legal arguments specific factual data procedural costs award motivi di cassazione condono delle spese procedurali allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRANNO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 23/08/1984 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Arranno Francesco Paolo, con cui apparentemente si deduce il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art.581 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2024.