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Ordinanza — n. 4182/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4182/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI FRANCESCO nato a PALERMO il 05/02/1985 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo ed il secondo motivo del ricorso di Oliveri Francesco, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4182/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena capacità di subire la carcerazione permesso di promuovere un procedimento penale oltraggio alla corte importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI FRANCESCO nato a PALERMO il 05/02/1985 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo ed il secondo motivo del ricorso di Oliveri Francesco, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità.

I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 3). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso