Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments and late plea of non-culpability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected because it challenged the adequacy of the trial judge's evidence evaluation rather than citing specific statutory violations. The second ground was dismissed for being too generic without concrete factual elements, while the third ground was barred as a new plea of non-culpability raised after the appellate decision. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal alleging inadequacy of evidence evaluation is inadmissible as it constitutes a merit-based challenge rather than a violation of law, and a plea of non-culpability based on particular triviality cannot be raised for the first time in cassation if the law was in force at the time of the appellate judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/08/1983 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Garofalo Giuseppe, con cui apparentemente si deduce il vizio di violazione di legge, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.
In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. È inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. Inoltre, il motivo riproduce di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non opera alcuna specifica critica alle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile per genericità, in assenza della concreta indicazione di elementi di fatto per la concessione delle richieste circostanze attenuanti. Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge chiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i