Italian Court dismisses appeal claiming translation defects and lack of defense rights as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible for multiple procedural reasons. The appellant argued that the lack of translation of documents violated his defense rights, but the court ruled that such nullity must be raised at the first hearing rather than during the cassation appeal. Furthermore, the court noted that the lower court had already assessed the appellant's language proficiency based on factual elements, rendering the claim of ignorance of Italian law irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 182 c.p.p.: Nullity due to omitted translation of documents is a general nullity subject to intermediate regime and must be raised at the first hearing; failure to do so results in forfeiture, and claims regarding language proficiency are inadmissible if already factually assessed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENG MINGMIAN nato il 27/12/1961 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Deng Mingmian è manifestamente infondato laddove deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge».
Il ricorso nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge, eccependo la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi perché non tradotti, è manifestamente infondato. La nullità derivante dall'omessa traduzione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Kofi, Rv. 265026 - 01). La nullità avrebbe dovuto essere eccepita alla prima udienza, celebrata alla presenza del difensore, ai sensi dell'art 182 cod. proc. pen.; la parte è decaduta dal dedurre l'eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen.
Analoghe considerazioni valgono per il decreto di citazione a giudizio in appello, non risultando essere stata proposta alcuna eccezione. L'eccezione di nullità è stata proposta solo con il ricorso per cassazione, posto che con l'appello la questione della mancata conoscenza della lingua italiana era stata dedotta con riferimento alla sussistenza del reato, ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Per altro, la Corte di appello ha indicato una serie di elementi di fatto da cui dedurre la conoscenza della lingua italiana, per effetto dei quali non ha proceduto alla traduzione della sentenza, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, ed è pertanto sul punto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.
È di conseguenza inammissibile il terzo motivo, tenuto conto della esclusione, con un giudizio di fatto non rivalutabile, della mancata conoscenza della lingua italiana. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 o(
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos