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Ordinanza — n. 4177/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for alleged misclassification of facts under gambling law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not meet the strict statutory requirements for challenging plea bargain sentences. The appellant argued that the facts should have been classified under a different legal provision regarding gambling offenses, but the court found this argument insufficient. The ruling emphasized that appeals in this context are limited to cases where the legal qualification is immediately obvious and clearly detached from the original charges, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444, comma 2 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to cases where the legal qualification is immediately obvious and clearly detached from the original charges, excluding mere re-evaluation of facts or non-evident errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error gambling offense sentencing procedural inadmissibility confiscation measure abuso di sostanze reati qualificati contro gli stupefacenti confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ed è pertanto inammissibile; l'inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
In ordine alla contestata confisca, essa è stata disposta a norma dell'art. 85- bis d.P.R.
Art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/1990
per il reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
art. 240 cod. pen
309 del 1990, e l'illegittimità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFDEL AYOUB nato 1112/03/1996 avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BIELLA[dato avviso alle udita la la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Tz'f Belfedel Ayoub ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Biella di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, in particolare assumendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'illegittimità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Il primo motivo è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). Il motivo, invece, si limita ad una rilettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In ordine alla contestata confisca, essa è stata disposta a norma dell'art. 85- bis d.P.R. n. 309 del 1990, ed al riguardo alcuna specifica questione è stata sollevata, il ricorrente essendosi limitato ad insistere per l'applicazione della fattispecie minore di cui al comma 5 e della conseguente disciplina ablatoria all'epoca esistente.

Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile; l'inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co