Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed reasons and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pascale Ferdinando inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misappropriated drug evidence to third parties and failed to address specific procedural flaws. The court rejected these claims because the grounds proposed were not permitted in cassation proceedings, were unsubstantiated, and lacked the required specificity to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 369 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when based on grounds not permitted in the jurisdiction of the highest court, manifestly unfounded, or lacking the requisite specificity to confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE FERDINANDO nato a MADDALONI il 20/09/1991 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Pascale Ferdinando, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il ricorso, inoltre, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il motivo è inammissibile infine per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio