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Ordinanza — n. 4173/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4173/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU FRANCO nato a ROMA il 29/12/1968 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla responsabilità di Marongiu Franco, è stato proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4173/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti legittimità della carcerazione preventiva cognizione del ricorso per cassazione capacità di subire la carcerazione controllo della commisurazione della pena azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU FRANCO nato a ROMA il 29/12/1968 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla responsabilità di Marongiu Franco, è stato proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Manifestamente infondata sono le tesi della prescrizione, poiché la condanna è intervenuta per un reato permanente, e della concedibilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto dei riferimenti in sentenza al rilevante dato ponderale. Il motivo avverso il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché la determinazione della pena, prossima al minimo, è corretta in diritto, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il